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Abbigliamento da lavoro e da protezione

Cos'è l'abbigliamento da lavoro protettivo

L’abbigliamento da lavoro viene considerato abbigliamento protettivo quando non si limita ad esaltare l’appartenenza aziendale o a preservare gli indumenti dei lavoratori, ma è studiato per proteggere, appunto, il lavoratore da rischi potenziali o effettivi relativi al proprio settore di appartenenza. Per assicurare una protezione completa, questo tipo di abbigliamento deve essere utilizzato assieme ad altri dispositivi, come mascherine, guanti o scarpe che garantiscano protezione non solo al corpo, ma anche a mani, piedi e testa.

Etichetta certificazione

L’abbigliamento da lavoro e da protezione ha un’etichettatura specifica che deve essere chiaramente leggibile, indelebile e facilmente individuabile e in cui devono esserci precise informazioni, quali:

  • La taglia;

  • Il marchio del produttore;

  • Il nome o il codice del prodotto;

  • La o le norme di riferimento;

  • Il o i pittogrammi relativi al pericolo contro cui viene utilizzato quello specifico abbigliamento protettivo con, quando specificato, il livello di efficacia;

  • Deve possedere il marchio di conformità CE (certificazione europea);

Altre caratteristiche importanti relative all’abbigliamento da lavoro e da protezione vengono riportati sul foglietto di utilizzo, che deve essere consegnato assieme al dispositivo. Sul foglietto devono essere riportate le istruzioni di manutenzione, il comportamento che subisce il materiale nel tempo e il numero di lavaggi ai quali può essere sottoposto per garantire l’integrità della certificazione.

L’abbigliamento da lavoro e da protezione è chiamato anche DPI: dispositivo di protezione individuale.

 

Quali sono i requisiti generali dell’abbigliamento da lavoro e di protezione?

L’abbigliamento da lavoro e da protezione è regolamentato in base alla normativa UNI EN ISO 13688:2013 la quale specifica i requisiti prestazionali generali per ergonomia, innocuità, designazione delle taglie, invecchiamento, compatibilità e marcatura degli indumenti di protezione e le informazioni che devono essere fornite dal fabbricante con l'indumento di protezione. La norma è prevista per essere utilizzata unitamente ad altre norme contenenti i requisiti prestazionali specifici.

 

Quali tipi di protezione offre l'abbigliamento da lavoro?

L’abbigliamento da lavoro di protezione si divide in tre categorie in base ai rischi presenti nelle diverse tipologie di lavoro: la categoria I comprende i dispositivi realizzati per i lavori meno rischiosi, mentre i dispositivi che proteggono l’operatore da rischi gravi che possono portare alla morte o a lesioni gravi e di carattere permanente, fanno parte della categoria III.

Ogni lavoro ha quindi dei rischi più o meno importanti da non sottovalutare e da cui proteggersi. Alcuni esempi pratici possono essere:

  • Il rischio chimico per chi, ad esempio, lavora in un laboratorio o a contatto ad esempio con acidi, solventi, polveri;

  • Il pericolo elettrico per i lavoratori che potrebbero entrare in contatto con archi elettrici, o che più semplicemente lavorano a contatto con l’elettricità;

  • Il rischio di scottature da calore o fiamma per lavoratori che sono ad esempio a contatto con forni, incendi o materiale incandescente; 

  • Il rischio di morte o di lesioni gravi per gli operatori che lavorano nei cantieri, se non protetti da dispositivi individuali di protezione ad alta visibilità;

  • Il rischio di impigliamento o trascinamento per chi opera in prossimità o su macchinari o apparecchiature pericolose quando sono in movimento;

  • Il rischio meccanico per chi lavora con oggetti acuminati e affilati o con macchinari che hanno queste caratteristiche;

  • La protezione contro il freddo per chi lavora ad esempio in celle frigo o con temperature molto fredde;

  • La protezione da schegge e dalla luce per i saldatori o da personale che pratica procedimenti analoghi.

 

Cos’è il marchio CE?

Il marchio CE è la certificazione europea che garantisce che il DPI possiede tutti i requisiti indispensabili descritti nel REGOLAMENTO (CE) N. 765/2008 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 9 luglio 2008. I DPI devono essere dotati di MARCATURA CE apposta sul prodotto dal suo fabbricante o da chi lo immette sul mercato europeo

I DPI si differenziano in tre categorie in base al rischio presente nel lavoro in cui viene utilizzato. Ogni categoria ha delle specifiche da rispettare, come descritto nel REGOLAMENTO (UE) n. 425 del 9 marzo 2016 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO sui dispositivi di protezione individuale.

Per i DPI appartenenti alla CATEGORIA I è sufficiente una DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ (autocertificazione) da parte del fornitore in cui attesta che gli esemplari di DPI da lui immessi nel mercato sono conformi alle disposizioni della direttiva. Il fabbricante deve marcare ogni singolo DPI con il marchio CE e deve redigere una dichiarazione di conformità UE, tenendola a disposizione alle autorità nazionali per dieci anni dalla data di emissione sul mercato del DPI.

Per la CATEGORIA II e CATEGORIA III è necessario eseguire un procedimento di valutazione articolato in due fasi.

  1. Per prima cosa il DPI deve essere sottoposto all’ATTESTATO di CERTIFICAZIONE CE effettuato da un Organismo Notificato Europeo che verifica la regolarità di tutta la documentazione prodotta, del progetto tecnico e di un campione DPI completo, rappresentativo della produzione successiva. Si accerta inoltre dell’effettivo possesso dei requisiti essenziali di salute e di sicurezza che deve garantire il DPI attraverso le prove necessarie, rilasciando in caso di esito positivo, regolare attestato di certificazione.

  2. In secondo luogo, il fabbricante appone una marcatura CE su ogni singolo DPI e redige una dichiarazione di conformità UE scritta per un modello di DPI tenendola a disposizione delle autorità nazionali per dieci anni dalla data di immissione sul mercato del DPI.

I DPI di CATEGORIA III vengono inoltre sottoposti a controlli periodici effettuati da parte del gruppo incaricato dell’audit composto da almeno un membro che conosca i requisiti essenziali di salute e sicurezza applicabili e con esperienza di valutazione nel settore dei DPI.

Il gruppo incaricato dell’audit svolge controlli periodici, almeno una volta l’anno e non necessariamente con precedente avviso. Nello specifico, tale gruppo esamina la documentazione tecnica del DPI e può decidere di svolgere o far svolgere esami o prove sul DPI per verificare il buon funzionamento del sistema di qualità. L’organismo notificato è poi tenuto a trasmettere al fabbricante una relazione sulla visita e, se sono state effettuate, anche una relazione sulle prove. Altro compito dell’organismo notificato è quello di informare anche gli altri organi notificati riguardo l’esito delle relazioni effettuate. 

Le certificazioni vengono automaticamente rinnovate quando l’organismo notificato approva il sistema di qualità del DPI. In tal caso il DPI si può continuare ad usare. In caso in cui il controllo abbia esito negativo invece, il DPI deve essere eliminato, modificato o sostituito.

 

Quando l'abbigliamento da lavoro si considera DPI

L’abbigliamento da lavoro diventa quindi dispositivo di protezione individuale (DPI) quando è certificato per la protezione da un rischio specifico, o da più rischi, come garantito dall’abbigliamento da lavoro multinorma. 

Non vengono invece considerati DPI:

  • Gli indumenti da lavoro ordinari e le uniformi non specificamente destinate a proteggere la sicurezza e la salute del lavoratore;

  • Attrezzature dei servizi di soccorso e di salvataggio;

  • Le attrezzature utilizzate da forze armate, forze di polizia e personale di servizio per il mantenimento dell’ordine pubblico;

  • Caschi e visiere per i veicoli a motore a due o tre ruote;

  • Materiali sportivi, se non utilizzati specificamente in ambito lavorativo;

  • Materiali per l’autodifesa;

  • Apparecchi utilizzati per individuare e segnalare rischi e fattori nocivi;

  • I dispositivi progettati e fabbricati per uso privato contro le condizioni atmosferiche, il calore, l’acqua o l’umidità.

 

Quali normative prevedono l'Abbigliamento Antinfortunistico

Norme integrative alla UNI EN ISO 13688:2013 sono molteplici. Eccone alcune:

  • UNI EN 13034:2009: specifica i Requisiti prestazionali che devono avere gli indumenti di protezione chimica che offrono una protezione limitata contro agenti chimici liquidi;

  • UNI EN ISO 20471: tratta delle caratteristiche dell’abbigliamento ad alta visibilità;

  • UNI EN ISO 14116:2015 e UNI EN ISO 11612:2015: specificano i requisiti dell’abbigliamento ignifugo;

  • UNI EN 15614:2007 descrive i metodi di prova e i requisiti prestazionali minimi che devono avere gli indumenti progettati per proteggere il corpo da incendi boschivi e/o di vegetazione e attività associate;

  • EN 469:2007 specifica i requisiti degli indumenti di protezione per i vigili del fuoco;

  • IEC EN 61482-1-1:2019 e 61482-1-2:2019: riguarda l’abbigliamento da lavoro per la protezione dall’arco elettrico;

  • UNI EN 1149-5:2018 specifica i requisiti che devono avere il materiale e la progettazione per gli indumenti di protezione che dissipano le cariche elettrostatiche;

  • UNI EN 510:1994 Specifica le caratteristiche per indumenti di protezione da utilizzare in presenza di rischio di impigliamento con parti in movimento;

  • UNI EN ISO 11611:2008 specifica le caratteristiche degli indumenti di protezione per saldatura e procedimenti connessi;

  • UNI EN 342:2018 specifica le caratteristiche relative ai capi di abbigliamento per la protezione contro il freddo.


 

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